La possibilità o meno di fruire contemporaneamente delle disposizioni generali in favore dei lavoratori dipendenti e della normativa straordinaria anti Covid.
La riapertura degli istituti scolastici nella prima metà del mese di settembre ha comportato una reazione a catena di provvedimenti e disposizioni a tutela dei soggetti che potrebbero entrare in contatto con il virus in tali ambienti. Primo tra tutti è il cosiddetto “congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli” che abbiamo anticipato qualche settimana fa e che fa sorgere una domanda spontanea: tale misura è compatibile con quali tipologie di assenze, previste per uno solo o per entrambi i genitori?
L'Inps, con la circolare n. 116/2020, è intervenuto per fornire gli opportuni chiarimenti. La fruizione del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli è compatibile con:
1 - permessi L. 104/1992: nel caso in cui l'altro genitore, nelle stesse giornate, goda di giorni di permesso retribuito (anche se fruiti per lo stesso figlio) o di un prolungamento del congedo parentale e del congedo straordinario;
2 - ferie dell'altro genitore: l'altro genitore può fruire contemporaneamente di ferie;
3 - malattia dell'altro genitore: la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre l'incapacità del genitore malato di prendersi cura del figlio: di conseguenza non esclude la possibilità per il genitore non malato di usufruire del congedo Covid;
4 - maternità/paternità dell'altro genitore: solo se il figlio per cui si effettua la richiesta di Congedo Covid è diverso da quello per il quale è stata effettuata la richiesta di maternità/paternità;
5 - aspettativa non retribuita dell'altro genitore: il genitore che non è in aspettativa può effettuare la richiesta di Congedo Covid;
6 - soggetti “fragili”: quando il genitore non richiedente è un soggetto con particolari situazioni di fragilità, a prescindere dallo svolgimento dell'attività lavorativa;
7 - inabilità e pensione di invalidità: se ad uno dei 2 genitori, convivente con il minore, è stata accertata una patologia invalidante, tale da comportare un handicap grave riconosciuto, un'invalidità al 100% o una pensione di invalidità.
Il congedo medesimo è invece incompatibile con le seguenti condizioni:
1 - congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli: non può essere fruito da entrambi i genitori negli stessi giorni;
2 - lavoro agile del genitore richiedente o dell'altro genitore: non sono fruibili contemporaneamente per il genitore che presenta la domanda di lavoro agile o per entrambi i genitori in contemporanea;
3 - strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa: non è possibile usufruirne nel caso di mancato svolgimento dell'attività lavorativa e contemporanea fruizione di CIGO, CIGS, CIGD, FIS, CISOA, NaSPI e DIS-COLL;
4 - congedo parentale: l'altro genitore non può fruire contemporaneamente e per lo stesso figlio del congedo parentale;
5 - riposi giornalieri della madre o del padre: l'altro genitore non può richiedere per lo stesso figlio e nello stesso periodo di riposi giornalieri (esempio, per allattamento);
6 - cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività lavorativa: se il secondo genitore è disoccupato o non svolge comunque alcuna attività lavorativa;
7 - part time o lavoro intermittente dell'altro genitore: durante le giornate di stop contrattuale dell'altro genitore.
La possibilità o meno di fruire contemporaneamente delle disposizioni generali in favore dei lavoratori dipendenti e della normativa straordinaria anti Covid.
La riapertura degli istituti scolastici nella prima metà del mese di settembre ha comportato una reazione a catena di provvedimenti e disposizioni a tutela dei soggetti che potrebbero entrare in contatto con il virus in tali ambienti. Primo tra tutti è il cosiddetto “congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli” che abbiamo anticipato qualche settimana fa e che fa sorgere una domanda spontanea: tale misura è compatibile con quali tipologie di assenze, previste per uno solo o per entrambi i genitori? L'Inps, con la circolare n. 116/2020, è intervenuto per fornire gli opportuni chiarimenti. La fruizione del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli è compatibile con:1 - permessi L. 104/1992: nel caso in cui l'altro genitore, nelle stesse giornate, goda di giorni di permesso retribuito (anche se fruiti per lo stesso figlio) o di un prolungamento del congedo parentale e del congedo straordinario;2 - ferie dell'altro genitore: l'altro genitore può fruire contemporaneamente di ferie;3 - malattia dell'altro genitore: la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre l'incapacità del genitore malato di prendersi cura del figlio: di conseguenza non esclude la possibilità per il genitore non malato di usufruire del congedo Covid;4 - maternità/paternità dell'altro genitore: solo se il figlio per cui si effettua la richiesta di Congedo Covid è diverso da quello per il quale è stata effettuata la richiesta di maternità/paternità;5 - aspettativa non retribuita dell'altro genitore: il genitore che non è in aspettativa può effettuare la richiesta di Congedo Covid;6 - soggetti “fragili”: quando il genitore non richiedente è un soggetto con particolari situazioni di fragilità, a prescindere dallo svolgimento dell'attività lavorativa;7 - inabilità e pensione di invalidità: se ad uno dei 2 genitori, convivente con il minore, è stata accertata una patologia invalidante, tale da comportare un handicap grave riconosciuto, un'invalidità al 100% o una pensione di invalidità.Il congedo medesimo è invece incompatibile con le seguenti condizioni:1 - congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli: non può essere fruito da entrambi i genitori negli stessi giorni;2 - lavoro agile del genitore richiedente o dell'altro genitore: non sono fruibili contemporaneamente per il genitore che presenta la domanda di lavoro agile o per entrambi i genitori in contemporanea;3 - strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa: non è possibile usufruirne nel caso di mancato svolgimento dell'attività lavorativa e contemporanea fruizione di CIGO, CIGS, CIGD, FIS, CISOA, NaSPI e DIS-COLL;4 - congedo parentale: l'altro genitore non può fruire contemporaneamente e per lo stesso figlio del congedo parentale;5 - riposi giornalieri della madre o del padre: l'altro genitore non può richiedere per lo stesso figlio e nello stesso periodo di riposi giornalieri (esempio, per allattamento);6 - cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività lavorativa: se il secondo genitore è disoccupato o non svolge comunque alcuna attività lavorativa;7 - part time o lavoro intermittente dell'altro genitore: durante le giornate di stop contrattuale dell'altro genitore.