Concordato preventivo biennale: istruzioni sul ravvedimento speciale

26 Settembre 2025
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Con il provvedimento del 19 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito regole e modalità di accesso al ravvedimento speciale riservato ai contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale (Cpb) 2025-2026, introdotto dal Dlgs 13/2024. Il termine per l’adesione al Cpb è fissato al 30 settembre 2025, salvo per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali la scadenza coincide con l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura dell’esercizio.

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 12-ter del Dl 84/2025, che riconosce ai contribuenti ISA la possibilità di sanare le annualità dal 2019 al 2023 attraverso il pagamento di imposte sostitutive dell’Irpef, delle relative addizionali e dell’Irap. La misura è riservata ai soggetti che hanno applicato gli ISA per il 2024 e che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026.

Possono beneficiare del ravvedimento speciale imprese e lavoratori autonomi che, oltre all’adesione al Cpb 2025-2026, abbiano:

  • applicato gli Isa;
  • dichiarato cause di esclusione correlate all’emergenza Covid-19;
  • segnalato condizioni di non normale svolgimento dell’attività (art. 9-bis, comma 6, lett. a), Dl 50/2017);
  • indicato cause di esclusione per esercizio di due o più attività non ricomprese nello stesso Isa, quando i ricavi “fuori Isa prevalente” superano il 30% del totale.

Se, per l’anno oggetto di sanatoria, il contribuente ha conseguito sia redditi d’impresa sia di lavoro autonomo, l’opzione deve riguardare entrambe le categorie reddituali.

L’opzione si perfeziona con il versamento delle imposte sostitutive tramite modello F24, da effettuare tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026. È ammessa la rateizzazione fino a un massimo di dieci quote mensili, con interessi calcolati al tasso legale dal 15 marzo 2026.

Per ciascuna annualità il modello F24 deve riportare:

  • l’anno di riferimento;
  • il numero della rata in pagamento e il totale delle rate previste (in caso di rateazione);
  • i codici tributo, che saranno istituiti con successiva risoluzione.

Per le società di persone, associazioni ex art. 5 Tuir e società ex artt. 115 e 116 Tuir, l’opzione richiede la presentazione congiunta dei modelli F24 per il versamento:

  • dell’imposta sostitutiva Irap, da parte della società/associazione;
  • delle imposte sostitutive sui redditi e addizionali, da parte dei soci o associati, o, in alternativa, dalla stessa società/associazione.

Il pagamento tardivo di una rata, diversa dalla prima, entro il termine della successiva non comporta la decadenza dalla rateazione. Viceversa, il mancato pagamento della prima rata o dell’unica soluzione prima della notifica di un pvc, di un atto di accertamento o di recupero crediti, rende inefficace l’opzione.

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