Comunicazione per la fruizione del credito da super ACE solo dal 20.11

8 Ottobre 2021
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Da tale data sarà possibile fruire dell'agevolazione fiscale mediante compensazione, oppure per chiederla a rimborso o cederla a terzi.
Soltanto a partire dal 20.11.2021 sarà possibile inviare la comunicazione per fruire del credito d'imposta super ACE (art. 19, D.L. 73/2021); inoltre, soltanto dopo (massimo) 30 giorni l'Agenzia effettua il controllo e comunica la spettanza del credito. Da allora sarà possibile utilizzarlo (se successivo, dall'avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti o dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare in tutto o in parte a riserva l'utile di esercizio). Questo quanto disposto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 17.09.2021, n. 238235, che ha approvato Modello e istruzioni.
Il termine per inviare la comunicazione è il 30.11.2022 (salvo future modifiche del termine per l'invio della dichiarazione dei redditi sul 2021).

Si ricorda che, in alternativa all'utilizzo classico dell'ACE, per il quale (ACE 2021) occorrerebbe attendere fino al modello dichiarativo 2022 sul 2021, è possibile “trasformare” la misura in un credito variamente utilizzabile:

  • in compensazione;
  • a rimborso;
  • cessione a terzi.

Per utilizzare il credito in una di queste modalità è necessario presentare una comunicazione, personalmente o tramite un soggetto incaricato alla trasmissione delle dichiarazioni mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate. Entro 5 giorni dalla presentazione viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico della comunicazione, poi entro 30 giorni l'Agenzia delle Entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento o il diniego del credito.

Si possono presentare diverse comunicazioni per diversi incrementi del capitale proprio che avvengono in differenti momenti temporali; è possibile rettificare una comunicazione già inviata inviandone una nuova che sostituisce integralmente la precedente e, infine, è possibile presentare la rinuncia integrale al credito.
Per quanto riguarda la cessione, il cessionario è responsabile solo nel limite del credito cedutogli, ossia risponde solo per l'utilizzo irregolare o maggiore del credito rispetto all'importo ricevuto. Il cedente invece risponde dell'esistenza dei presupposti, della corretta determinazione dell'importo del credito e del suo esatto utilizzo. I cessionari a loro volta possono cedere ulteriormente il credito.

I beneficiari dell'agevolazione super ACE sono:

  • Srl, Spa, Sapa;
  • enti pubblici e privati, trust, con oggetto esclusivo o principale l'attività commerciale;
  • Snc, Sas in ordinaria;
  • ditte individuali in ordinaria.

Il credito non è fiscalmente rilevante né rileva ai fini del calcolo degli interessi passivi e va indicato in dichiarazione dei redditi.

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