Compatibilità congedo per quarantena scolastica con altre assenze

5 Novembre 2020
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La possibilità o meno di fruire contemporaneamente delle assenze previste per i genitori di minori e lavoratori dipendenti e il nuovo congedo Covid-19 previsto per gli stessi in caso di quarantena dei figli.
La riapertura degli Istituti scolastici nella prima metà del mese di settembre, in un periodo in cui la diffusione del Covid-19 non sembrava ancora essersi placata, ha comportato una reazione a catena di provvedimenti e disposizioni a tutela dei soggetti che potrebbero entrare in contatto con il virus in tali ambienti.
Primo tra tutti è il cosiddetto “Congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli” che abbiamo anticipato qualche settimana fa e che fa sorgere una domanda spontanea: con quali tipologie di assenze, previste per uno solo o per entrambi i genitori, è compatibile il suddetto congedo?
L'Inps, con la circolare n. 116/2020, è intervenuto per fornire gli opportuni chiarimenti.
La fruizione del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli è compatibile con:
1 - permessi L. 104/1992: nel caso in cui l'altro genitore, nelle stesse giornate, usufruisca di giorni di permesso retribuito (anche se fruiti per lo stesso figlio) o di un prolungamento del congedo parentale e del congedo straordinario;
2 - ferie dell'altro genitore: l'altro genitore può fruire contemporaneamente di ferie;
3 - malattia dell'altro genitore: la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre l'incapacità del genitore malato di prendersi cura del figlio, di conseguenza non esclude la possibilità per il genitore non malato di usufruire del congedo Covid;
4 - maternità/paternità dell'altro genitore: solo se il figlio per cui si effettua la richiesta di Congedo Covid sia diverso da quello per il quale è stata effettuata la richiesta di maternità/paternità;
5 - aspettativa non retribuita dell'altro genitore: il genitore che non è in aspettativa può effettuare la richiesta di Congedo Covid;
6 - soggetti “fragili: nel caso in cui il genitore non richiedente sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità, a prescindere dallo svolgimento dell'attività lavorativa;
7 - inabilità e pensione di invalidità: se ad uno dei 2 genitori, convivente con il minore, sia stata accertata una patologia invalidante, tale da comportare un handicap grave riconosciuto, un'invalidità al 100% o una pensione di invalidità.
Il congedo medesimo risulta invece non essere compatibile con le seguenti condizioni:
1 - congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli: non può essere fruito da entrambi i genitori negli stessi giorni;
2 - lavoro agile del genitore richiedente o dell'altro genitore: non sono fruibili contemporaneamente per il genitore che presenta la domanda di lavoro agile o per entrambi i genitori in contemporanea;
3 - strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa: non è possibile usufruirne nel caso di mancato svolgimento dell'attività lavorativa e contemporanea fruizione di CIGO, CIGS, CIGD, FIS, CISOA, NaSPI e DIS-COLL;
4 - congedo parentale: l'altro genitore non può fruire (contemporaneamente) e per lo stesso figlio del congedo parentale;
5 - riposi giornalieri della madre o del padre: l'altro genitore non può richiedere per lo stesso figlio e nello stesso periodo di riposi giornalieri (ad es. per allattamento);
6 - cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività lavorativa: se il secondo genitore è disoccupato o no svolga comunque alcuna attività lavorativa;
7 - part time o lavoro intermittente dell'altro genitore: durante le giornate di stop contrattuale dell'altro genitore.



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