Al professionista, a differenza del collaboratore di studio, è vietato intraprendere iniziative o comportamenti tendenti ad acquisire in modo scorretto un cliente assistito da altro collega (CNDCEC - PO 18 luglio 2024 n. 31) Dal mero confronto del dato letterale del divieto di cui all' art. 31, co. 3 , e dell' art. 15, co. 5 (ora art. 14, co. 4, nuovo Codice deontologico ), emerge che per il collaboratore di studio, a differenza del professionista, assume rilievo deontologico la mera condotta di acquisire o tentare di...