Civis, sanzioni e interessi entro il termine di 30 giorni

22 Dicembre 2021
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L'istanza di autotutela allo sportello e quella tramite il canale telematico.
Dopo la ricezione delle comunicazioni di irregolarità, il contribuente, se rileva dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, può fornire i chiarimenti necessari "entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione”, sia attraverso il canale Civis o direttamente agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate.

Diversa è l’applicazione delle sanzioni se il contribuente presenta il riesame con l’istanza di autotutela entro i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, oppure oltre il termine, come ricordato dalla recente risoluzione 16.12.2021, n. 72/E.

  • Se il contribuente presenta l’istanza entro i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e la richiesta viene accolta per il complessivo importo, l’Agenzia delle Entrate procede all’annullamento della comunicazione.
  • Se invece viene accolta parzialmente, l'Agenzia ridetermina la pretesa e procede all’aggiornamento della comunicazione, con l’effetto che il termine di 30 giorni decorre dal ricevimento della nuova comunicazione. Il contribuente, pertanto, beneficia della riduzione delle sanzioni a 1/3 sul debito residuo.
  • Se la richiesta viene respinta, l’Agenzia delle Entrate conferma le irregolarità e il contribuente avrà diritto a beneficiare delle riduzioni previste dalla normativa solo qualora il versamento sia effettuato entro il termine dei 30 giorni.

Analizziamo ora il caso del contribuente che presenta l’istanza oltre i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e la richiesta viene accolta per il complessivo importo: l'Agenzia delle Entrate procederà ugualmente all’annullamento totale della comunicazione.
In caso di accoglimento parziale, l’importo viene rideterminato ma il contribuente non potrà beneficiare della riduzione di sanzioni e interessi, che saranno applicati in misura piena sulla nuova somma dovuta.
Se, invece, la richiesta viene respinta e l’Agenzia conferma le irregolarità, il contribuente non potrà fruire di alcuno sconto.

Con la risoluzione in commento, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che è identico il riesame delle istanze in autotutela relative a comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici, emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni presentate tramite il canale telematico di assistenza Civis, a prescindere che la domanda sia presentata tramite il canale Civis o sia presentata direttamente allo sportello. Infatti, il solo presupposto per beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative a 1/3 e degli interessi che sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione, è il pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione d’irregolarità.
I benefici non si perdono anche se il pagamento è effettuato con una tolleranza non superiore a 7 giorni. Ai fini della data di presentazione dell’istanza di riesame, fa fede quella riportata nella ricevuta telematica di Civis.

L’Agenzia ricorda la possibilità di allegare documenti tramite il canale Civis. Tale funzionalità è disponibile in particolare per il servizio di presentazione dei documenti per il controllo formale ex art. 36-ter. Per l’attività di assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, avvisi telematici e cartelle di pagamento, in genere il contribuente non deve allegare alcun documento, essendo i dati acquisiti direttamente dalle dichiarazioni e dall’Anagrafe tributaria. Il contribuente che riceve la comunicazione di irregolarità può fornire gli eventuali chiarimenti su elementi valutati erroneamente o non conosciuti dall’Amministrazione inserendo le motivazioni dell’istanza di autotutela nell’apposito spazio. In casi eccezionali l'Agenzia, se ha bisogno di ulteriori approfondimenti, provvede a contattare direttamente il contribuente.

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