I benefit offerti dall’azienda con l’intento di promuovere la propria immagine costituiscono un arricchimento per i dipendenti se non sono previsti obblighi contrattuali specifici per il loro uso. Pertanto, se il loro valore supera il limite previsto dal Tuir, pari a 258,23 euro (articolo 51 comma 3, Dpr 917/1986) concorrono alla formazione del reddito imponibile Irpef.
L’Agenzia delle Entrate specifica che l'articolo 51 al comma 1 stabilisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Tale disposizione sancisce, quale principio base, l'onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, ovvero l'assoggettamento a tassazione, in generale, di tutto ciò che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, salvo le tassative deroghe di esenzione contenute nei successivi commi del medesimo articolo. Inoltre, al comma 9 prevede la non imponibilità dei beni ceduti e dei servizi prestati gratuitamente nei confronti dei dipendenti di importo non superiore a 258,23 euro.
Tali benefici, quindi, rappresentano in ogni caso un arricchimento del lavoratore pertanto non possono considerarsi erogati nell'esclusivo interesse del datore di lavoro.
Per questi motivi, l’Agenzia ritiene che, qualora il valore dei beni assegnati dall'istante ai propri dipendenti superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Tuir, lo stesso costituisce reddito di lavoro dipendente e concorre alla formazione della base imponibile, quale bene in natura.
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