Restyling del modello al fine di tenere conto delle nuove tipologie e delle ulteriori mensilità. È stata finalmente aggiornata anche la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate e introdotta la possibilità di avvalersi di un intermediario.
Con la firma sul provvedimento del 13.12.2020, il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha licenziato il nuovo modello (e relative istruzioni) per eseguire la comunicazione obbligatoria delle cessioni dei crediti d'imposta dei canoni di locazione di botteghe e negozi e per i canoni di immobili strumentali e affitti di azienda, di cui all'art. 122 D.L. 34/2020; modello e istruzioni sono scaricabili sul sito istituzionale (www.agenziaentrate.gov.it) e salvo aggiornamenti la comunicazione può essere presentata fino al 31.12.2021.
Si ricorda, innanzitutto, che con il precedente provvedimento del 1.07.2020 (n. 250739) erano state definite le modalità di comunicazione delle cessioni dei crediti d'imposta per botteghe e negozi, di cui all'art. 65 D.L. 18/2020 e dei canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda, di cui all'art. 28 D.L. 34/2020, prevedendo la possibilità di eseguire la necessaria comunicazione nell'intervallo tra il 13.07.2020 fino al 31.12.2021, direttamente dai soggetti che avevano maturato i crediti indicati e utilizzando le relative funzionalità disponibili nell'area autentica delle Entrate, a pena di inammissibilità.
Con un successivo provvedimento, inoltre, si sarebbero dovute definire le modalità per consentire l'invio della comunicazione anche avvalendosi di un intermediario appositamente incaricato e, nel contempo, il legislatore ha esteso l'applicazione della disciplina ad ulteriori crediti d'imposta (“tax credit”), di cui all'art. 28 D.L. 34/2020, come quelli relativi ai canoni di locazione per le strutture turistiche alberghiere, per quelle turistico-ricettive, per le imprese che hanno subito restrizioni e per i canoni di ottobre, novembre e dicembre 2020 per le agenzie di viaggio e tour operator (codice ATECO 79.1, 79.11 e 79.12), operanti nelle zone rosse.
Il nuovo modello si compone essenzialmente di 2 quadri, di cui uno con i dati del cedente, i dati relativi al rappresentante e la tipologia di credito ceduto e il secondo quadro con i dati riferibili ai contratti (estremi di registrazione), nonché l'indicazione del credito ceduto, la sottoscrizione e l'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario abilitato, che è la vera novità del modello e può essere utilizzato in sostituzione di quello precedente a partire, appunto, dal 13.12.2020 (come indicato dalle istruzioni allegate alla comunicazione), anche se il provvedimento (punto 2.2) dispone che l'utilizzo decorre dalla data di pubblicazione del modello; come detto, l'invio può essere eseguito da un intermediario, di cui all'art. 3, c. 3 D.P.R. 322/1998.
Infine, ricordando che l'art. 77 D.L. 104/2020, così come modificato dalla L. 126/2020 di conversione, ha prorogato il credito di imposta sui canoni locativi e su quelli relativi agli affitti di azienda per le strutture turistico-ricettive per il periodo che intercorre tra luglio e dicembre di quest'anno (2020), andando a modificare l'art. 28 D.L. 34/2020, si prende atto che l'Agenzia delle Entrate ha finalmente aggiornato la piattaforma relativa alla cessione dei detti crediti, al fine di consentire agli inquilini di cedere ai propri locatori anche i crediti di imposta maturati relativi ai canoni locativi e per affitto di azienda per le strutture turistico-ricettive da luglio a dicembre 2020.
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