Le prime novità, a iniziare dalla scadenza per la trasmissione.
Tra i vari adempimenti da gestire nei primi mesi dell'anno, la Certificazione Unica dei compensi assume un ruolo particolare. Analizziamo in sintesi le maggiori novità per il 2021, redditi 2020, come indicate nelle istruzioni pubblicate dall'Agenzia delle Entrate.
• Prima grande novità la scadenza. Da quest'anno la CU deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate e consegnata al percipiente entro il 16.03 (salvo il termine del 31.10 per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata).
• Il 2 per mille potrà essere destinato anche a un'associazione culturale, oltre che ai partiti politici già presenti negli anni precedenti.
• È stata inserita la casella 368 al fine di indicare l'ulteriore detrazione riconosciuta al lavoratore dipendente durante l'anno 2020, ai sensi del D.L. 3/2020 convertito in L. 21/2020, in caso di redditi superiori a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. In caso di recupero dell'ulteriore detrazione non spettante è necessario compilare la casella 469 con il relativo importo Irpef determinato in sede di conguaglio e recuperato in 8 rate dal mese successivo, qualora l'importo risulti superiore a 60 euro (senza tener conto della prima rata effettuata in sede di conguaglio).
• Modificata anche la sezione relativa al comparto sicurezza. Eliminate le caselle da 381 a 383, restano in essere le sole caselle da 384 a 386. Per il personale del comparto sicurezza e difesa in costanza di servizio nel 2020 che ha percepito nel 2019 un reddito da lavoro dipendente complessivamente non superiore a 28.000 euro è stato infatti previsto sul trattamento economico accessorio comprensivo dell'indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.
• Anche l'eventuale trattamento integrativo riconosciuto deve essere indicato nella CU. Sono state inserite le caselle 13 e 14 per indicare i giorni spettanti rispettivamente di cd. Bonus 80 euro e/o di trattamento integrativo. Inoltre nelle caselle da 400 a 410 è necessario dettagliare il trattamento integrativo riconosciuto e/o recuperato, dividendo quest'ultimo tra quello non rateizzato e quello rateizzato. Si ricorda che il D.L. 3/2020 ha previsto il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di un importo pari a 600 euro per l'anno 2020, a condizione che il reddito non sia superiore a 28.000 euro e che residui imposta a seguito dell'applicazione delle detrazioni da lavoro dipendente.
• Nella casella 476 va indicato l'importo del premio di 100 euro introdotto dal decreto Cura Italia, riconosciuto per i dipendenti che nel mese di marzo 2020 hanno prestato attività in sede.
• Dopo l'introduzione della clausola di salvaguardia, che ha consentito il riconoscimento del cd. Bonus 80 euro e del trattamento integrativo anche se l'imposta lorda è di importo inferiore alla detrazione da lavoro dipendente per effetto degli ammortizzatori sociali emergenziali, sono state introdotte le caselle 478, 479, 480 da compilare in caso di applicazione, indicando reddito percepito e reddito contrattuale.
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