Il D.L. 125/2020, tra le altre misure connesse alla proroga della dichiarazione dello stato di emergenza, interviene sulla presentazione delle istanze di CIGO, FIS e CIGD.
La vicenda è nota. Il D.L. 104/2020 disciplina ulteriori 18 settimane (9+9) di ammortizzatori sociali a favore delle imprese che nel corso del 2020 hanno subito una riduzione o una sospensione dell'attività per eventi riconducibili al Covid-19, disponendo una disciplina di deroga del regime decadenziale ordinario. Nello specifico, l'art. 1, c. 9 stabilisce che sono differiti al 31.08.2020 i termini di trasmissione per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza e per l'invio dei dati necessari per il pagamento del sussidio, in scadenza al 31.07.2020. Il successivo comma 10 procrastina al 30.09.2020 i medesimi adempimenti, in scadenza tra il 1.08 e il 31.08.2020.
Per la verità, a causa anche della difficoltà applicative delle norme, le buone intenzioni del legislatore non hanno avuto poi riscontro nell'operatività. Anche l'Inps, infatti, con la circolare 115/2020, ha rilevato evidenti criticità in ordine all'applicazione degli ordinari termini di decadenza. La circolare 115/2020 ha tentato di porre ordine al dedalo delle scadenze, ribadendo che “anche relativamente ai termini di trasmissione dei dati utili al pagamento, si richiamano le considerazioni svolte nel precedente paragrafo, per quanto attiene lo slittamento del termine dal 30.09.2020 al 31.10.2020”.
Non si può tacere che il provvedimento di prassi, richiesto a gran voce dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro a tutela di tutti i soggetti interessati, non fosse di per sé bastevole a risolvere i problemi evidenziati, per i quali si invocava anzi una soluzione legislativa. Soluzione che è arrivata nella Gazzetta Ufficiale 7.10.2020, n. 248, per opera del D.L. 7.10.2020, n. 125, il quale prevede l'introduzione di misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3.06.2020. Il decreto, entrato in vigore dal 8.10.2020, conferma quanto prefigurato dalla circolare dell'Inps. Nello specifico, l'art. 3 fissa al 31.10.2020 i termini di decadenza per la presentazione delle istanze per ricorrere ai nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga e dei dati per consentire il pagamento diretto da parte dell'Inps (invio modelli SR41). Finalmente un provvedimento che stabilisce un unico traguardo, offrendo una tutela di sostanza per tutti gli attori coinvolti.
Abbonati a Ratio Quotidiano per continuare a leggere i contenuti integrali.
Scegli l’informazione di qualità ogni mattina alle 7:00
Abbonamento 12 mesi con attivazione immediata, accesso ai contenuti completi, notizie via e-mail, ultim’ora, archivio completo e ricerche on line:€ 104,00 (€ 100 + IVA 4%)Abbonati
Offerta riservata agli abbonati a qualsiasi altro servizio del Sistema Ratio:€ 62,40 (€ 60 + IVA 4%)AbbonatiSei già abbonato?Accedi alla tua area riservata