Cancellazione della seconda rata Imu

10 Novembre 2020
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Adempimento soppresso dal Decreto Ristori (e Ristori-bis) per gli esercizi commerciali colpiti dalle restrizioni introdotte per fronteggiare il diffondersi del Covid-19.
In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da “Covid-19”, non è dovuta la seconda rata Imu in scadenza il prossimo 16.12, su tutti gli immobili e le relative pertinenze, in cui si esercitano le attività commerciali soggette alle restrizioni contenute nel D.P.C.M. 24.10.2020.
In particolare, ai sensi dell'art. 9 D.L. 28.10.2020, n. 137, tale esenzione vale solo a condizione che i proprietari degli immobili siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Ne deriva che, in base alla tabella, di cui all'allegato 1 del D.L. 137/2020, sono esentati dal pagamento dell'Imu, ad esempio, i proprietari degli immobili e contemporaneamente gestori delle seguenti attività:
- alberghi;
- ristoranti;
- gelaterie e pasticcerie;
- bar e altri esercizi simili senza cucina;
- stadi;
- piscine;
- palestre;
- sale giochi e biliardi.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 78 D.L. 14.08.2020, n. 104, sono ulteriormente esenti dal versamento della seconda rata dell'imposta locale:
- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, sempre a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Ferme restando le disposizioni sopra richiamate, ai sensi dell'art. 5 D.L. 9.11.2020, n. 149 (c.d. “Decreto Ristori-bis”), non è dovuta la seconda rata Imu nemmeno sugli immobili, e relative pertinenze, in cui si esercitano le attività riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 2 del Decreto, purché i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Tali immobili, ai fini dell'esenzione, devono essere ubicati nei Comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (individuati con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'art. 3 D.P.C.M. 3.11.2020).
Va da sé che rimane quindi dovuta l'Imu sugli immobili che, seppur rientranti negli elenchi di cui ai D.L. 137/2020, 104/2020 e 149/2020, sono locati o concessi in comodato, nonché sulle cosiddette “seconde case”.
Una disposizione simile, seppur per attività parzialmente diverse, era già stata introdotta dall'art. 177, c. 1, lett. a) del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), il quale prevedeva l'esenzione del versamento della prima rata Imu in scadenza il 16.06.2020.
Ne discende che alcuni proprietari, quali gli esercenti del settore turistico, al termine dell'anno 2020, si troveranno a non versare nulla al Comune ove è ubicato l'immobile di proprietà con le caratteristiche sopra richiamate.



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