
Il Bonus Casa è una delle agevolazioni emanate dal Governo per poter incentivare l’adozione di Pannelli Fotovoltaici per la fornitura di energia elettrica. Infatti è possibile detrarre ai fini Irpef (non Ires) solo per le persone fisiche, su abitazioni, loro pertinenze o parti comuni di edifici residenziali. Sono agevolati anche gli imprenditori individuali, anche agricoli, e le società di persone, ma solo per le «abitazioni patrimonio» e non per quelli strumentali o merce. Per poter usufruire del Bonus per, è necessario adempiere ad alcuni punti:
- Il committente responsabile dei lavoro deve notificare in via preliminare all’Asl territoriale secondo i casi previsti dall'articolo 99, comma 1, Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza), mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.
- i contribuenti devono effettuare i pagamenti delle fatture relative agli interventi agevolati tramite bonifico bancario o postale, cosiddetto “parlante”, perché la ricevuta deve contenere la causale del versamento (ad esempio, detrazione Irpef del 36-50%, ai sensi dell’articolo 16 bis, Tuir), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
- comunicazione all’Enea semplificata tramite portale del bonus casa.
- Nella dichiarazione dei redditi occorre indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile.
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- I contribuenti devono conservare i documenti per il controllo, in particolare.
- la domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti;
- le ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta.
- la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- per i lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, la dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori;
- la comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
- e fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
- le ricevute dei bonifici di pagamento.
- le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia es. Cila.
Comunicazione all'enea per interventi o acquisti di beni

Fonte: Redazione TFDC
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