Bene difettoso: attenzione al termine di 6 mesi dall'acquisto

7 Marzo 2022
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In tema di bene difettoso, se è decorso il termine di 6 mesi, incombe sul consumatore l'onere della prova dell'esistenza del difetto, della sua risalenza all'epoca dell'acquisto del bene e del collegamento tra difetto e danno lamentato.
Con atto di citazione un soggetto evocava in giudizio l’azienda innanzi il Giudice di Pace, invocando la declaratoria della risoluzione per inadempimento della convenuta di un contratto di compravendita di un televisore e per udirla condannare alla restituzione del corrispettivo del bene e al risarcimento del danno. L'attore assumeva che l'apparecchio fosse viziato e non idoneo al suo scopo. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda.

Interponeva appello l’azienda ed il Tribunale riformava la prima decisione, ritenendo, in particolare, che il vizio denunciato dall'acquirente si fosse manifestato dopo il termine di 6 mesi dall'acquisto, e che quindi non fosse compreso nell'ambito della presunzione iuris tantum di esistenza al momento dell'acquisto, prevista dal codice del consumo (art. 130). Di conseguenza, il giudice di secondo grado applicava alla fattispecie la disciplina generale in tema di vizi della cosa venduta, in base alla quale il compratore era onerato della duplice prova, dell'esistenza del vizio e della sua derivazione causale da un difetto del bene esistente già al momento della consegna; prova che, nel caso contrato, non era stata fornita.
Il Tribunale aggiungeva anche che i rimedi previsti dall'art. 130 sono articolati secondo un ordine gerarchico, per cui il consumatore non può invocare la risoluzione del contratto senza prima aver consentito al venditore di esaminare il bene viziato, di valutare l'entità del difetto e di verificare la possibilità di ovviarvi mediante riparazione o sostituzione del bene oggetto dell'acquisto.

È stata proposta impugnazione dinanzi alla Cassazione, la quale (sez. VI), con sentenza 15.02.2022, n. 4948, ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale aveva, infatti, correttamente applicato le norme del codice del consumo, secondo le quali si considerano esistenti al momento della consegna i difetti manifestatisi entro 6 mesi dalla stessa (art. 132, c. 3), ferma restando comunque la responsabilità del produttore per il termine di 2 anni dalla consegna (art. 132, c. 1). Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il vizio, denunziato dall’acquirente pacificamente dopo 6 mesi dalla consegna, non rientrasse nell'ambito della presunzione di preesistenza di cui al combinato disposto dagli artt. 130, c. 1 e 132, c. 3 D.Lgs. 206/2005. Di conseguenza, ha considerato l’acquirente onerato della prova dell'esistenza del vizio, della sua esistenza al momento della consegna del bene e del nesso causale tra difetto e danno lamentato. Ha quindi ritenuto non conseguita tale prova e, di conseguenza, ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento imputabile al venditore.
In conclusione, per facilitare l’esito positivo dell’azione giudiziaria, in caso di acquisto di bene difettoso, l’acquirente non deve fare decorrere 6 mesi dalla data di acquisto.
In tema di bene difettoso, se è decorso il termine di 6 mesi, incombe sul consumatore l'onere della prova dell'esistenza del difetto, della sua risalenza all'epoca dell'acquisto del bene e del collegamento tra difetto e danno lamentato.

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