Autonoma organizzazione ed esonero Irap per gli individuali

11 Febbraio 2022
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Restano soggetti all’imposta, tra gli altri, gli studi associati, fatta salva la possibilità di dimostrare che l’attività in concreto viene svolta autonomamente e non in forma associata (Cass. 13.12.2021, n. 39578).
L’art. 1, c. 8 della legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha eliminato l’Irap a partire dal periodo d’imposta 2022 per le persone fisiche esercenti attività commerciali e per gli esercenti arti e professioni. Viene, pertanto, agevolato lo svolgimento dell’attività in forma individuale, piuttosto che associata, sono infatti esclusi dall’esonero, per esempio, studi associati, società tra professionisti, società di capitali, società di persone.

Giova ricordare che, anche se l’esercizio di arti e professioni in forma societaria o mediante associazioni senza personalità giuridica, costituisce ex lege presupposto per l’Irap, è possibile per il contribuente dimostrare, nel caso dello studio associato, che non viene esercitata nessuna attività produttiva in forma associata, ossia che il vincolo associativo in realtà non si è costituito (Cass., ordinanza 31.10.2018, n. 27843).
Pertanto, può accadere che vi sia un’esclusione da Irap per lo studio associato, poiché la mera esistenza di uno studio associato, se viene dimostrato che i singoli professionisti svolgono la loro attività autonomamente (così come ha disposto la Corte di Cassazione con l’ordinanza 13.12.2021, n. 39578), non costituisce condizione sufficiente per prevedere tale imposta.
L’esonero citato in principio si applica agli “individuali” a prescindere dalla presenza di dipendenti, dal costo dei beni strumentali e della struttura per svolgere la propria attività.

Questa disposizione ha effetto anche sul Modello Irap 2022 (redditi 2021) nel senso della non necessità di versare gli acconti sul 2022 per i soggetti suddetti.
Pertanto, la ditta individuale che fino all’anno scorso aveva presentato la dichiarazione Irap e versato l’imposta, quest’anno presenterà l’ultimo modello (entro il 30.11.2022) e andrà ad eliminare gli acconti, versando quindi entro il 30.06.2022 soltanto il saldo Irap 2021.

Il Modello Irap 2022 è stato approvato con provvedimento del 31.01.2022 e, nel quadro IS, al contrario dell’anno scorso (codice 10, quadro IS - Aiuti di Stato Sezione XVIII) e di quello precedente (codice 999, quadro IS - Aiuti di Stato Sezione XVII), non si deve indicare l’esenzione dal versamento del saldo Irap 2019 e del primo acconto 2020 (art. 24 D.L. 34/2020) poiché nessuna esenzione è invece prevista per i versamenti del 2021.
Come non va nemmeno più indicato il codice 8 per la detassazione dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (ex art. 10-bis D.L. 137/2020).
Restano soggetti all’imposta, tra gli altri, gli studi associati, fatta salva la possibilità di dimostrare che l’attività in concreto viene svolta autonomamente e non in forma associata (Cass. 13.12.2021, n. 39578).

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