Assegno temporaneo per i figli minori: la parola all'Inps

7 Luglio 2021
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Con messaggio 22.06.2021, n. 2371 sono state fornite le istruzioni per la misura valida dal 1.07.2021 al 31.12.2021, in attesa dell'attuazione dei decreti relativi all'assegno unico universale.
L'assegno temporaneo è erogato dall'Inps ai nuclei familiari che non hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo. I requisiti necessari devono essere presenti al momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo di fruizione del beneficio. Le condizioni per l'accesso all'assegno sono le seguenti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del 18° anno d'età;
  • essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità. L'importo mensile spettante è determinato sulla base della tabella allegata al D.L. 79/2021. Nello specifico sono previste una soglia minima di ISEE di 7.000 euro fino alla quale gli importi spettano in misura intera, e una soglia massima pari a 50.000 euro, oltre la quale non spetta nulla. Gli importi pieni sono di 167,50 euro per ogni figlio in caso di nuclei fino a 2 figli, e 217,80 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi. Gli importi sono maggiorati di 50 euro per ogni figlio minore disabile.

La domanda deve essere presentata dal genitore richiedente entro il 31.12.2021. Si segnala che il messaggio riporta una frase che lascia aperta la strada a dubbi e interpretazioni varie in merito alle modalità di presentazione della domanda in base al numero dei figli; si riporta la frase “incriminata” per le valutazioni del caso: “La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio”. Si attendono istruzioni e chiarimenti più dettagliati in merito.
Le domande sono presentabili tramite portale web, contact center o patronato.
Per le domande presentate entro il 30.09, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021, mentre per quelle presentate successivamente al 30.09, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

Si fa presente che l'assegno temporaneo è compatibile con il reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. Sono inoltre compatibili con ulteriori misure per la cui elencazione si fa richiamo al messaggio stesso.
Con messaggio 22.06.2021, n. 2371 sono state fornite le istruzioni per la misura valida dal 1.07.2021 al 31.12.2021, in attesa dell'attuazione dei decreti relativi all'assegno unico universale.
L'assegno temporaneo è erogato dall'Inps ai nuclei familiari che non hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo. I requisiti necessari devono essere presenti al momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo di fruizione del beneficio. Le condizioni per l'accesso all'assegno sono le seguenti:

essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del 18° anno d'età;
essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità. L'importo mensile spettante è determinato sulla base della tabella allegata al D.L. 79/2021. Nello specifico sono previste una soglia minima di ISEE di 7.000 euro fino alla quale gli importi spettano in misura intera, e una soglia massima pari a 50.000 euro, oltre la quale non spetta nulla. Gli importi pieni sono di 167,50 euro per ogni figlio in caso di nuclei fino a 2 figli, e 217,80 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi. Gli importi sono maggiorati di 50 euro per ogni figlio minore disabile.

La domanda deve essere presentata dal genitore richiedente entro il 31.12.2021. Si segnala che il messaggio riporta una frase che lascia aperta la strada a dubbi e interpretazioni varie in merito alle modalità di presentazione della domanda in base al numero dei figli; si riporta la frase “incriminata” per le valutazioni del caso: “La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio”. Si attendono istruzioni e chiarimenti più dettagliati in merito.Le domande sono presentabili tramite portale web, contact center o patronato.Per le domande presentate entro il 30.09, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021, mentre per quelle presentate successivamente al 30.09, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.Si fa presente che l'assegno temporaneo è compatibile con il reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. Sono inoltre compatibili con ulteriori misure per la cui elencazione si fa richiamo al messaggio stesso.

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