Anticipo Tfr: condizioni, limiti e opportunità

24 Dicembre 2020
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I datori di lavoro possono sottoscrivere accordi aziendali o individuali in deroga alle condizioni di legge, per aiutare i lavoratori più bisognosi durante l’emergenza Covid-19.
L’art. 2120 C.C. disciplina il trattamento di fine rapporto che normalmente deve essere erogato alla cessazione del rapporto di lavoro. I lavoratori con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro possono richiedere un anticipo del Tfr anche prima della cessazione del rapporto; nei casi di operazioni societarie in cui il rapporto di lavoro prosegue senza interruzione si considerano anche i periodi di attività prestati in favore del datore di lavoro precedente. Il lavoratore avente diritto può richiedere l’anticipo del Tfr una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e per un importo non superiore al 70% del Tfr accantonato.
Nel caso di azienda tenuta a versare il Tfr al Fondo Tesoreria Inps (costituito dal 1.01.2007), in presenza di rapporto di lavoro iniziato prima del 1.01.2007, il datore di lavoro deve considerare l’intero Tfr maturato dal lavoratore, cioè sia l’importo del Tfr accantonato in azienda, sia l’importo del Tfr versato al Fondo Tesoreria Inps. Il datore di lavoro deve erogare prima l’importo del Tfr accantonato in azienda e successivamente, solo in caso di incapienza, la quota residua a carico del Fondo Tesoreria Inps.
L'art. 2120, c. 8 C.C. indica le casistiche che danno diritto all’erogazione di un anticipo:
a) spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. La giurisprudenza ha affermato che si considera straordinario l’intervento che presenta le caratteristiche della delicatezza e dell’importanza dal punto di vista economico o medico e che può estendersi anche alle spese accessorie come quelle di viaggio, vitto e alloggio. Pertanto, la spesa sanitaria per la quale si richiede l’anticipo Tfr può riguardare non solo la spesa della terapia o dell’intervento, ma anche le spese accessorie legate allo spostamento per sottoporsi alla cura;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli. La giurisprudenza ha riconosciuto il diritto all’anticipo Tfr anche nei casi di acquisto di un terreno su cui edificare l’abitazione, l’acquisto della casa per il figlio se l’onere è sostenuto dal figlio stesso, il riscatto di un’abitazione già occupata ad altro titolo (per esempio in affitto), ristrutturazione di un’abitazione acquistata come prima casa, costruzione di un’abitazione da adibire a prima casa. Non rientrano invece tra le casistiche che danno diritto all’anticipo Tfr la ristrutturazione di un’abitazione già di proprietà del lavoratore.
L’art. 7 L. 53/2000 prevede che, oltre alle ipotesi sopra indicate, il Tfr può essere anticipato per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione del congedo parentale e dei congedi per la formazione di cui agli art. 5-6 L. 53/2000. La circolare n. 85/2000 del Ministero del Lavoro inserisce anche l’assenza per malattia del bambino tra le ipotesi ammissibili per accedere all’anticipazione del Tfr.
Il datore di lavoro deve soddisfare le richieste annualmente entro il limite del 10% degli aventi titolo e comunque nel limite del 4% del numero totale dei dipendenti. Le richieste vengono valutate in ordine cronologico o sulla base delle previsioni del contratto collettivo.
Gli accordi aziendali o individuali possono prevedere condizioni di miglior favore. Nel periodo di emergenza pandemica, i datori di lavoro possono sottoscrivere accordi collettivi aziendali che prevedano la possibilità di erogare anticipi Tfr anche in deroga alle condizioni di legge. Tale opportunità si inserisce in un quadro di aiuti ai lavoratori più bisognosi.



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