La circolare Inps 30.09.2020, n. 115, illustra le novità del D.L. 104/2020 in materia di misure di sostegno del reddito, dopo la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza.
Il D.L. 14.08.2020, n. 104 ha introdotto significative innovazioni in materia di ammortizzatori sociali connessi all'emergenza Covid-19. Il provvedimento, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, rimodula i trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD), di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), cui le aziende possono accedere dal 13.07 al 31.12.2020. Per alcune fattispecie è previsto l'obbligo del versamento di un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che si avvalgono degli ammortizzatori sociali citati.
Si ridetermina il periodo di trattamento di integrazione salariale e assegno ordinario per il 2° semestre 2020. In pratica i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e in deroga) o all'assegno ordinario (dal 13.07 al 31.12.2020) per 9 settimane “incrementate di ulteriori 9 settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo”. La durata massima non può mai superare le 18 settimane complessive.
L'utilizzo del nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale (9+9 settimane) è consentito anche se gli ammortizzatori non sono stati utilizzati fino al 12.07.2020. Potranno richiederli anche i datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda con causale Covid-19. I periodi già richiesti (D.L. 18/2020 e D.L. 34/2020) che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12.07.2020, sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle prime 9 settimane previste dal D.L. 104/2020.
L'Inps precisa che le domande presentate e non ancora autorizzate riguardanti i periodi a cavallo del 13.07 saranno trattate secondo quanto previsto dal D.L. 104/2020. In particolare, informa l'Inps, per i periodi fino al 12.07.2020 si verificherà il rispetto dei limiti stabiliti dalla previgente normativa e i periodi decorrenti dal 13.07.2020 saranno imputati alle prime 9 settimane previste dal D.L. 104/2020. La norma, inoltre, modifica il precedente indirizzo, legato al principio dell'effettivamente fruito, prevedendo che l'utilizzo sarà possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati. Ottenuta l'autorizzazione per le prime 9 settimane e decorso il relativo periodo, si potrà presentare domanda per le successive 9, ma senza poter chiedere il completamento delle prime 9 anche se non completamente fruite.
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