La legge di Bilancio 2022 concede il bis alla sospensione degli ammortamenti.
La legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021), all’art. 1, c. 711, ripropone la possibilità di sospensione (totale o parziale) dell’ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. La misura era stata introdotta dall’art. 60, c. 7-bis D.L. 104/2020 in favore delle sole imprese che non adottano i principi contabili internazionali ed era concessa limitatamente all’esercizio in corso al 15.08.2020.
L’agevolazione consiste nella facoltà di sospendere, in deroga all’art. 2426 c.c., una percentuale fino al 100% dell’ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico dell’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, attuando di fatto un prolungamento del piano di ammortamento originario.
La proroga introdotta dalla legge di Bilancio 2022, tuttavia, è limitata alle sole imprese che, nell’esercizio precedente, non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni. Dal tenore letterale della norma si evince perciò che ne restano escluse tutte le imprese che nell’esercizio precedente non hanno sospeso gli ammortamenti o che li hanno contabilizzati in maniera parziale. Le imprese che, invece, nell’esercizio 2020 non hanno contabilizzato gli ammortamenti in misura piena, nell’esercizio 2021 possono sospenderli totalmente o parzialmente. I motivi di questo discrimine non sono pienamente condivisibili, a parere di chi scrive, in quanto, se è vero che l’intento del legislatore è quello di sostenere le imprese dagli effetti economici negativi della pandemia, non pare che tali effetti siano ancora terminati e perciò escludere da questa possibilità chi nell’esercizio 2020 ha deciso di non avvalersi, o di avvalersi in misura parziale, dell’agevolazione, non appare ragionevole.
La proroga introdotta nella legge di Bilancio 2022 ripropone gli stessi adempimenti già noti, come l’obbligo di destinazione di una quota di utili corrispondenti alle quote di ammortamento non effettuate a una riserva indisponibile (art. 60, c. 7-ter D.L. 104/2020) e l’obbligo di fornire adeguata motivazione in nota integrativa delle ragioni della deroga, indicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria (art. 60, c. 7-quater D.L. 104/2020). Resta salva la possibilità di deduzione ai fini fiscali (sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini Irap) delle quote di ammortamento non accantonate a conto economico, in deroga all’art. 109, c. 4 del Tuir. Da ricordare che tale previsione costituisce una facoltà e non un obbligo, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 607/2021. Trattandosi di una libera scelta, la decisione operata in relazione agli ammortamenti “fiscali” dell’anno d’imposta 2020 non dovrebbe essere vincolante per l’anno d’imposta 2021.
Per concludere, qualche dubbio può nascere sull’ambito applicativo della sospensione 2021, in relazione al profilo soggettivo e oggettivo e cioè, qualora nell’esercizio 2020, la sospensione totale abbia coinvolto solo alcuni beni o categorie di beni, se tale comportamento possa considerarsi conforme al criterio imposto dal legislatore per l’applicazione della sospensione all’esercizio 2021.
La legge di Bilancio 2022 concede il bis alla sospensione degli ammortamenti.