Arrivata l’altro ieri dal ministero dell’Economia e dall’agenzia delle Entrate, l’ufficializzazione che sono partite le erogazioni dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni bis (Dl 73/2021) per le partite Iva già destinatarie degli aiuti del Sostegni-1. I benefici si dividono in accrediti in conto corrente e credito d’imposta che saranno corrisposti a favore di 1,8 milioni di partite Iva. Per la prima opzione si tratta di 1,77 milioni di bonifici (pari a circa 5 miliardi di euro) che verranno accreditati direttamente sui conti correnti dei soggetti che avevano già richiesto e ricevuto, tramite la medesima modalità, l'aiuto previsto dal primo decreto Sostegni. Per la seconda opzione si tratta di 38mila crediti d'imposta (pari a circa 166 milioni di euro), riconosciuti sempre in automatico agli operatori che avevano scelto questa modalità di erogazione e che potranno così utilizzarlo in compensazione nel modello F24 con il codice tributo «6941» istituito con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 12 aprile 2021.
Il nuovo contributo automatico spetta esclusivamente ai soggetti con partita Iva attiva al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis.
Si sottolinea che questo contributo automatico non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi né alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (art. 61, TUIR) e dei componenti negativi (art. 109, comma 5, Tuir).
Contributo alternativo
Dal 23 giugno è aperta anche lo sportello per la presentazione delle domande per il contributo alternativo.
L’ aiuto potrà essere richiesto da tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 e il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo del primo decreto Sostegni, il contributo alternativo è determinato applicando le seguenti percentuali, alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020:
Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo del primo decreto Sostegni, invece, si applicheranno le percentuali alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei due periodi (1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020) :
Per tutti i soggetti, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
Le richieste potranno essere inoltrate anche dai soggetti che beneficiano del contributo automatico. In tal caso, il contributo automatico già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle entrate verrà sostituito da quello alternativo. Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo alternativo emerge un contributo inferiore rispetto a quello automatico, l’Agenzia non darà seguito all’ultima stanza alternativa.
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Fonte: Redazione CAF TFDC