Aiuti di Stato con pubblicazione rinviata al 2022

21 Giugno 2021
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Grazie a un emendamento inserito nel disegno di legge di conversione del Decreto Riaperture, non sarà applicata la disciplina sanzionatoria nei confronti delle società commerciali obbligate a rendere pubblici gli importi erogati dalla PA.
L'art. 1, c. 125-bis L. 4.08.2017, n. 124, come introdotto dall'art. 35 D.L. 34/2019, dispone che i soggetti che esercitano attività commerciali di cui all'art. 2195 C.C., devono pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati dalle Pubbliche Amministrazioni.
Lo stesso comma stabilisce che i soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-bis C.C. (bilancio abbreviato) e quelli, comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa (il chiaro riferimento è alle micro imprese, di cui al successivo art. 2435-ter C.C. e alle imprese non obbligate al deposito del bilancio come le società personali e le imprese individuali) devono assolvere all'obbligo indicato con la pubblicazione, entro il 30.06 di ogni anno su propri siti, peraltro con modalità “liberamente accessibili al pubblico” e, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria.
Si evidenzia, tra le numerose criticità, anche interpretative, che molte imprese non risultano iscritte ad alcuna associazione di categoria, essendo assistite invece da professionisti di fiducia, con la conseguenza che, rimanendo in piedi questa impostazione, si rischia anche di alterare la concorrenza, senza considerare gli oneri aggiuntivi che dovranno essere sostenuti e la complessità operativa.

L'impostazione chiaramente indicata dalla norma è stata sostenuta anche da XBRL Italia, come indicato nelle istruzioni operative per l'utilizzo della tassonomia del bilancio, rubricata PCI_2018-11-04, pubblicate il 22.01.2020: “le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che, comunque, non sono tenute alla redazione della nota integrativa”, devono assolvere l'obbligo di trasparenza con forme diverse dalla pubblicazione del bilancio; ciò significa che, nonostante queste società minori decidano di inserire tali informazioni nella nota integrativa abbreviata (per coloro che presentano i bilanci ai sensi dell'art. 2435-bis C.C.) o in calce allo stato patrimoniale (per le micro imprese, di cui all'art. 2435-ter C.C.) sono costrette a utilizzare i siti web di proprietà o delle associazioni di categoria.

È opportuno segnalare però che nel disegno di legge (S.2271) di conversione del D.L. 52/2021 (Decreto Riaperture) è stato inserito l'art. 11-sexiesdecies rubricato “Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124”, il quale stabilisce che per l'anno 2021 il termine di cui all'art. 1, c. 125-ter, primo periodo L. 4.08.2017, n. 124, è prorogato al 1.01.2022.
Le disposizioni appena indicate, pertanto, in considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'emergenza da Covid-19, prevedono, limitatamente all'anno 2021, la non applicazione delle pesanti sanzioni previste dal comma 125-ter consistenti nella revoca dell'aiuto e nell'applicazione della sanzione dell'1% con un minimo di 2.000 euro.

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