E’ possibile usufruire delle agevolazioni prima casa su immobile di pertinenza abitazione cat. A/1 se quest’ultima è stata acquistata con le agevolazioni prima casa. La situazione riguarda la possibilità di usufruire delle agevolazioni prima casa su immobile di pertinenza di un’abitazione ricadente in categoria A/1 se quest’ultima è stata acquistata con le agevolazioni prima casa in data precedente alla modifica normativa di cui all’art. 10 del d.lgs. 23/2011.
L’attuale disciplina prevista dalla nota II bis della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/86 prevede la possibilità di usufruire delle agevolazioni prima casa su locali ricadenti nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 se questi sono di pertinenza di altro immobile ad uso abitativo acquistato con le agevolazioni prima casa. E’ possibile, quindi, godere delle agevolazioni prima casa anche per le pertinenze, anche se acquistate con atto separato. In tal caso, è necessario che l’abitazione principale cui viene agganciata la pertinenza sia stata acquistata con le agevolazioni prima casa. Per cui, sarà possibile godere delle agevolazioni prima casa anche per le pertinenze, anche se acquistate con atto separato.
In conclusione, secondo la prassi, è possibile fruire dell'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota agevolata del 2 per cento, ai sensi dell'articolo 1, della Tariffa, Parte I del citato TUR, per l'acquisto del locale ad uso magazzino identificato nella categoria catastale C/2”.
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