In questi ultimi anni le leggi emanate in materia tributaria si sono dimostrate sempre più sensibili ai problemi dei disabili, ampliando e razionalizzando le agevolazioni fiscali per loro previste. Ciò premesso, si schematizzano le fattispecie relative all'acquisto di autoveicoli nuovi o all'adattamento di autoveicoli, nonché all'acquisto di altri mezzi d'ausilio e sussidi tecnici informatici.
Detrazioni per figli a carico
Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni (art. 12 D.P.R. 917/1986):
- per il figlio di età inferiore a 3 anni: € 1.620,00;
- per il figlio di età superiore a 3 anni: € 1.350,00.
Con più di 3 figli a carico la detrazione aumenta di € 200,00 per ciascun figlio a partire dal primo. |
Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a € 95.000,00.
Veicoli
• Iva agevolata al 4%, senza limiti di importo, sull’acquisto dei mezzi di locomozione di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido, o a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel, o ibrido di potenza non superiore a 150 kw se con motore elettrico sia nuovi sia usati [art. 31 Tab. “A” parte 2ª allegata a D.P.R. 633/1972].
• Detrazione dall’Irpef del 19% delle spese riguardanti l’acquisto dei mezzi di locomozione di qualsiasi cilindrata (compresi gli autocaravan), nei limiti di importo di € 18.075,99 [art. 15, c. 1, lett. c) D.P.R. 917/1986].
• Esenzione permanente dal pagamento del bollo.
• Esenzione dal pagamento delle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà.
Nota bene Le agevolazioni Irpef e Iva si applicano una sola volta nel corso di un quadriennio, salvo i casi in cui il primo veicolo beneficiato risulti: cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione; o perchè rubato e non ritrovato. |
Altri mezzi d’ausilio e sussidi tecnici informatici
• Iva agevolata al 4% per l’acquisto di ausili, protesi inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti e sussidi tecnici e informatici [Tab. “A”, parte 2ª allegata a D.P.R. 633/1972].
• Detrazione dall’Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici.
• Detrazione delle spese di acquisto e mantenimento, queste ultime in modo forfetario, del cane guida per i non vedenti.
• Detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordomuti.
Abbattimento delle barriere architettoniche
Detrazione d’imposta del 50% sulle spese sostenute, su di un importo massimo di € 96.000,00, per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Spesa sanitarie
• Oneri deducibili - Possibilità di dedurre dal reddito complessivo l’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica [art. 10, lett. b) D.P.R. 917/1986].
• Oneri detraibili - Possibilità di detrarre dall’Irpef del 19% dell’importo delle spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi di ausilio [art. 15, c. 1, lett. c) D.P.R. 917/1986].
Spese per l’assistenza personale
• Oneri deducibili - Possibilità di dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi (fino all’importo di € 1.549,37) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare [art. 10, c. 2 D.P.R. 917/1986].
• Oneri detraibili - Possibilità di detrarre il 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un ammontare di spesa non superiore a € 2.100,00, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a € 40.000,00 [art. 15, c. 1, lett. i-septies) D.P.R. 917/1986].
Polizze assicurative
Detrazione Irpef al 19% - Possibilità di detrarre il 19% delle spese sostenute per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante, o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha la possibilità di recedere dal contratto (art. 15, c. 1, lett. f) D.P.R. 917/1986).
L’importo complessivamente detraibile è pari a: - € 530,00 per le assicurazioni che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente; - € 1.291,14 (al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente) per quelle che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. |
Successioni e agevolazioni
• Trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave.
• L’imposta dovuta dall’erede, o dal beneficiario della donazione, si applica solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l’importo di € 1.500.000,00.
• Inoltre, al verificarsi di determinate condizioni, la L. 22.06.2016, n. 112 ha previsto l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti conferiti in un trust o gravati da un vincolo di destinazione e per quelli destinati a fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave.
Guida dell’Agenzia delle Entrate La guida illustra il quadro delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti portatori di disabilità, indicando coloro che ne hanno diritto. |
In questi ultimi anni le leggi emanate in materia tributaria si sono dimostrate sempre più sensibili ai problemi dei disabili, ampliando e razionalizzando le agevolazioni fiscali per loro previste. Ciò premesso, si schematizzano le fattispecie relative all'acquisto di autoveicoli nuovi o all'adattamento di autoveicoli, nonché all'acquisto di altri mezzi d'ausilio e sussidi tecnici informatici.
Detrazioni per figli a caricoPer ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni (art. 12 D.P.R. 917/1986):- per il figlio di età inferiore a 3 anni: € 1.620,00;- per il figlio di età superiore a 3 anni: € 1.350,00.
Con più di 3 figli a carico la detrazione aumenta di € 200,00 per ciascun figlio a partire dal primo.
Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a € 95.000,00.Veicoli
• Iva agevolata al 4%, senza limiti di importo, sull’acquisto dei mezzi di locomozione di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido, o a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel, o ibrido di potenza non superiore a 150 kw se con motore elettrico sia nuovi sia usati [art. 31 Tab. “A” parte 2ª allegata a D.P.R. 633/1972].
• Detrazione dall’Irpef del 19% delle spese riguardanti l’acquisto dei mezzi di locomozione di qualsiasi cilindrata (compresi gli autocaravan), nei limiti di importo di € 18.075,99 [art. 15, c. 1, lett. c) D.P.R. 917/1986].
• Esenzione permanente dal pagamento del bollo.
• Esenzione dal pagamento delle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà.
Nota bene
Le agevolazioni Irpef e Iva si applicano una sola volta nel corso di un quadriennio, salvo i casi in cui il primo veicolo beneficiato risulti: cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione; o perchè rubato e non ritrovato.
Altri mezzi d’ausilio e sussidi tecnici informatici• Iva agevolata al 4% per l’acquisto di ausili, protesi inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti e sussidi tecnici e informatici [Tab. “A”, parte 2ª allegata a D.P.R. 633/1972].• Detrazione dall’Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici.• Detrazione delle spese di acquisto e mantenimento, queste ultime in modo forfetario, del cane guida per i non vedenti.• Detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordomuti.Abbattimento delle barriere architettoniche
Detrazione d’imposta del 50% sulle spese sostenute, su di un importo massimo di € 96.000,00, per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche.Spesa sanitarie
• Oneri deducibili - Possibilità di dedurre dal reddito complessivo l’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica [art. 10, lett. b) D.P.R. 917/1986].
• Oneri detraibili - Possibilità di detrarre dall’Irpef del 19% dell’importo delle spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi di ausilio [art. 15, c. 1, lett. c) D.P.R. 917/1986].Spese per l’assistenza personale
• Oneri deducibili - Possibilità di dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi (fino all’importo di € 1.549,37) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare [art. 10, c. 2 D.P.R. 917/1986].
• Oneri detraibili - Possibilità di detrarre il 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un ammontare di spesa non superiore a € 2.100,00, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a € 40.000,00 [art. 15, c. 1, lett. i-septies) D.P.R. 917/1986].Polizze assicurative
Detrazione Irpef al 19% - Possibilità di detrarre il 19% delle spese sostenute per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante, o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha la possibilità di recedere dal contratto (art. 15, c. 1, lett. f) D.P.R. 917/1986).
L’importo complessivamente detraibile è pari a:
- € 530,00 per le assicurazioni che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente;
- € 1.291,14 (al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente) per quelle che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Successioni e agevolazioni• Trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave.• L’imposta dovuta dall’erede, o dal beneficiario della donazione, si applica solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l’importo di € 1.500.000,00.• Inoltre, al verificarsi di determinate condizioni, la L. 22.06.2016, n. 112 ha previsto l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti conferiti in un trust o gravati da un vincolo di destinazione e per quelli destinati a fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave.
Guida dell’Agenzia delle Entrate
La guida illustra il quadro delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti portatori di disabilità, indicando coloro che ne hanno diritto.