L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 9/E chiarisce che il requisito del pagamento tramite bonifico bancario o postale necessario per l’accesso alle agevolazioni relative al recupero del patrimonio edilizio ed alla riqualificazione energetica è rispettato anche nel caso in cui lo stesso sia emesso da conti accesi presso gli istituti di pagamento introdotti dal D.lgs. 11/2010.
Di seguito si riportano i link per la visualizzazione della risoluzione e del comunicato stampa editi dall’Ade.
Risoluzione 9/E del 20/01/2017
Il CAF TFdC









