L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 13/E del 26/01/2017 chiarisce che il contribuente che vende entro 5 anni l’immobile acquistato avvalendosi dei benefici per la “prima casa”, ed entro un anno dalla cessione costruisce un altro immobile ad uso abitativo su un terreno di cui sia già proprietario al momento della cessione dell’immobile agevolato, non perde l’agevolazione.
Di seguito si riportano i link per la visualizzazione della risoluzione e del comunicato stampa editi dall’Ade.
Risoluzione 13/E del 26/01/2017
Il CAF TFdC