Nella bozza del 27 novembre 2022, il Disegno di Legge di Bilancio 2023, “DL Bilancio 2023”, , ripropone una nuova riapertura dei termini per la rivalutazione di partecipazioni e terreni, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 14%, questa volta allargando il perimetro anche alle partecipazioni quotate, ai titoli, quote o diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.
In particolare, l’articolo 26, del DL Bilancio 2023 nella sezione in cui si parla di rideterminazione del costo o valore d'acquisto delle partecipazioni, si aggiunge all’articolo 5 della L. n. 448/01, dopo il comma 1, il comma 1-bis: ampliando il perimetro oggettivo. Inoltre si modifica il comma 2, art. 2, D.L 282/02, riaprendo i termini della rivalutazione ed il differimento del versamento dell’imposta sostitutiva per titoli, partecipazioni quotate e non, e terreni edificabili con destinazione agricola.
La nuova proroga dei termini di rivalutazione delle partecipazioni si interessa a voler favorire l’ impulso alle operazioni di riorganizzazione aziendale delle PMI, ed in particolare il passaggio generazionale delle imprese di tipo family business.
Sotto il profilo operativo il citato articolo 26. del DL Bilancio 2023, prevede di:
Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2023; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la medesima data del 30 giugno 2023.
Il regime consente ai soggetti:
di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni quotate e non quotate possedute al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. c) - c-bis) del TUIR.
In caso di conferma del DL Bilancio 2023, anche per il 1°gennaio 2023, tali soggetti hanno facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia” previsto per partecipazioni quotate non quotate e terreni edificabili con destinazione agricola.
Le partecipazioni rivalutabili ai fini della disciplina in esame possono essere:
Per avvalersi della rivalutazione per il 2023, la partecipazione deve essere iscritta in bilancio alla data dell'1/1/2023.
Per perfezionare il regime agevolato in argomento, occorrerà entro il 30 giugno 2023 che:
Rispetto al momento di determinazione della rivalutazione di partecipazioni già rivalutate nel 2022, qualora il valore di mercato risulti inferiore a quello indicato nella perizia relativa a una rivalutazione precedente, non occorre procedere alla rideterminazione del costo.
La vendita della partecipazione ad un valore inferiore a quello della perizia non determina la decadenza del regime e la perdita dell’affrancamento.
Al riguardo si ricorda che l’art. 5 comma 6 della L. 448/2001 dispone che l’assunzione del nuovo valore di acquisto della partecipazione non ammette il realizzo di minusvalenze compensabili ai sensi dell’art. 68 del TUIR (per cui non si applica la disposizione che consente di compensare le plusvalenze con le minusvalenze e di riportare a nuovo le minusvalenze eccedenti nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quarto).
Non possono trascurarsi gli effetti che la riapertura dei termini di rivalutazione avrà sul tessuto economico e sociale sicuramente sottointesi dal legislatore, ed in particolare:
La data di riferimento al 1° gennaio 2023 ha il vantaggio di consentire inoltre l’utilizzo del bilancio di esercizio senza dover predisporre un infrannuale.
Fonte: Redazione TFDC
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