Operatività della rettifica dell’Iva da pro-rata temporis

Sul piano operativo sono essenzialmente i cc. 4 e 8 dell’art. 19-bis2 D.P.R. 633/1972 a coordinare i meccanismi di rettifica Iva da pro-rata temporis. Più specificamente è il comma 4 a governare le peculiarità del meccanismo di rettifica dell’Iva, dal momento che il successivo comma 8 raccorda testualmente l’intero novero delle disposizioni dell’art. 19 bis2, […]

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Sul piano operativo sono essenzialmente i cc. 4 e 8 dell’art. 19-bis2 D.P.R. 633/1972 a coordinare i meccanismi di rettifica Iva da pro-rata temporis. Più specificamente è il comma 4 a governare le peculiarità del meccanismo di rettifica dell’Iva, dal momento che il successivo comma 8 raccorda testualmente l’intero novero delle disposizioni dell’art. 19 bis2, riferite ai beni ammortizzabili in genere, anche ai beni immobili.
Il citato comma 4 così declina letteralmente il meccanismo di correzione dell’Iva originariamente detratta: “Se l’anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica è eseguita per tutta l’imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest’ultimo anno, anche se lo scostamento non è superiore a 10 punti percentuali”.
Tale norma configura una chiara similitudine del meccanismo del pro-rata con il principio della competenza, seppure con la manifesta deviazione rispetto all’autentica competenza economica che rileva nel comparto delle imposte sui redditi, dovuta a un periodo temporale di consumo del bene strumentale legislativamente predefinito e sempre incapsulato in 5 anni (quello dell’entrata in funzione e i 4 anni successivi).