Non può concretizzarsi l’usucapione tra coniugi durante il matrimonio

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. I, 4.04.2024, n. 8931) fa chiarezza sulla generale impossibilità di usucapire un bene di un coniuge da parte dell’altro coniuge. Vi è, altresì, da sottolineare che questa importante decisione ha anche un riflesso rilevante sulle tante situazioni che si presentano in particolare ai creditori, allorquando […]

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Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. I, 4.04.2024, n. 8931) fa chiarezza sulla generale impossibilità di usucapire un bene di un coniuge da parte dell’altro coniuge. Vi è, altresì, da sottolineare che questa importante decisione ha anche un riflesso rilevante sulle tante situazioni che si presentano in particolare ai creditori, allorquando si contesta la perdita della proprietà di un bene del debitore per intervenuta usucapione da parte del coniuge del medesimo.
Nasce la domanda: è possibile che un coniuge possa usucapire il bene dell’altro coniuge per usucapione durante il matrimonio? La Suprema Corte si è espressa con un “no” deciso con la sentenza che si commenta. Il fatto esaminato è il seguente: il giudice delegato al fallimento rigettava la richiesta presentata dalla moglie del fallito, la quale aveva sostenuto di essere proprietaria del 50% della proprietà degli immobili acquisiti all’attivo del fallimento, perché ne aveva acquisito la proprietà per usucapione.
Il Tribunale, preso atto che la moglie, con l’opposizione alla decisione del giudice delegato, aveva chiesto che fosse riconosciuta l’usucapione in suo favore della metà dei beni immobili acquisiti al fallimento, per averli posseduti uti domina ed unitamente al marito poi dichiarato fallito, osservava che in costanza di matrimonio nessun termine utile all’usucapione può decorrere fra i coniugi, per cui l’opponente non poteva vantare alcun diritto reale sui beni acquisiti all’attivo del fallimento.