Acconto Imu 2024 in agricoltura

L’imposta municipale sugli immobili (Imu) è stata introdotta, a decorrere dal 2012, dall’art. 13 D.L. 6.12.2011, n. 201 in sostituzione della componente del reddito Irpef e relative addizionali degli immobili non locati e dell’ICI.Il presupposto oggettivo è rappresentato dal possesso di immobili. Nello specifico:

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L’imposta municipale sugli immobili (Imu) è stata introdotta, a decorrere dal 2012, dall’art. 13 D.L. 6.12.2011, n. 201 in sostituzione della componente del reddito Irpef e relative addizionali degli immobili non locati e dell’ICI.Il presupposto oggettivo è rappresentato dal possesso di immobili. Nello specifico:
fabbricati: unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto Edilizio Urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
aree edificabili: area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità;
terreni: area adibita all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 c.c., ossia, coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.